Statuto
Statuto della Associazione
MONDI RIEMERSI
ART.1 – Denominazione, sede e durata
E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 l’Associazione culturale di promozione sociale denominata:”Mondi Riemersi”.
Essa è retta dal presente statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dalle vigenti norme di legge in materia.
L’associazione ha la propria sede legale in Frascati (RM), in Via Tuscolana n.73 c/o Casa Provinciale dei Missionari Oblati di Maria Immacolata OMI.
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
ART.2 – Scopo
L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
In particolare l’associazione si propone di:
- diffondere lo scambio culturale tra componenti collettività estere nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi interculturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente e in particolare dell’educazione interculturale;
- attivare la collaborazione con altre Associazioni, Enti e Istituzioni sia in ambito pubblico che privato, per la realizzazione di obiettivi comuni.
L’Associazione non ha fini di lucro ed i proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
ART.3 – Attività
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti e manifestazioni, proiezioni di films e documenti;
- attività di scambi interculturali con paesi stranieri, l’organizzazione e la promozione degli eventi stessi;
- attività editoriale; pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- diffusione di conoscenze teoriche e pratiche in qualunque forma;
- qualsiasi altra attività idonea al conseguimento della finalità istituzionale del sodalizio.
SOCI
ART.4 – Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
Possono inoltre essere soci gli enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelli dell’Associazione.
I soci si distinguono in:
- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione o quelli che sono stati dichiarati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione;
- Soci Benemeriti: quelli che per la loro competenza nei settori di interesse dell’Associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto l’attività e promosso gli scopi;
- Soci Ordinari: quelli che versano la quota associativa annuale.
ART.5 – Ammissione degli associati
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le norme adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
L’ammissione dei soci all’Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio direttivo, e non è appellabile. Il richiedente dovrà in detta richiesta specificare le proprie generalità.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all’instaurazione e gestione del vincolo associativo; detti dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi, salvo vi sia il consenso espresso e scritto da parte dell’interessato e fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
All’atto dell’ammissione l’associato si impegna al versamento della quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dell’Assemblea ordinaria, oltre che al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.
ART.6 – Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
L’associato non potrà essere retribuito in alcun modo, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati.
L’associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Il comportamento dell’associato verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
ART.7 – Recesso ed esclusione dell’associato
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
L’associato può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:
- morosità protrattasi per 3 mesi dal termine stabilito nella richiesta di versamento del contributo associativo;
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa;
- per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell’associazione;
- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- per mancata partecipazione all’assemblea per 2 volte senza giustificato motivo.
L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata A/R.
L’associato interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva Assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.
Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
ART.8 – Gli organi dell’Associazione
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
ART.9 - L’Assemblea
L’Assemblea è organo sovrano dell’associazione.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci. Può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo degli associati.
La comunicazione della Convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare agli associati con lettera semplice, oppure fax, oppure e-mail, oppure telegramma, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato, nominato tra i membri del Direttivo.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentanti.
Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
- nominare i membri del Consiglio Direttivo e, nei casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, i Revisori dei Conti;
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e del bilancio di previsione economica per l’anno successivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvazione dell’importo della quota annuale di adesione;
- ratifica o annullamento delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo in riferimento alle esclusioni degli Associati;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.
Gli associati possono farsi rappresentare, in assemblea da un altro associato purché munito di delega scritta.
Ogni associato può rappresentare soltanto un altro associato.
Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe.
Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario.
Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. Spetta alla competenza dell’Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza (in proprio o per delega) di 2/3 degli associati e con decisione approvata dalla maggioranza degli associati presenti e rappresentati;
- scioglimento dell’Associazione con i quorum di cui al successivo articolo 18).
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art.10 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea e composto da tre a nove membri. Il Consiglio dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. La convocazione è fatta mediante e-mail oppure lettera oppure fax, da inoltrare a ciascun associato almeno 3 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Il Consiglio Direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall’associazione;
- redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività previste dell’associazione;
- redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio di previsione economica;
- ammette i nuovi associati;
- stabilisce l’entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento delle stesse;
- esclude gli associati salva successiva ratifica dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Tesoriere;
- Segretario.
Art.11 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.
Il Presidente rappresenta l’associazione di fronte ai terzi, convoca le sedute del Consiglio Direttivo delle quali deve essere redatto su apposito libro, il verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Art.12 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento con gli stessi poteri del Presidente oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.
Art.13 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e cura l’amministrazione e la contabilità dell’Associazione in collaborazione con il Segretario, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art.14 – Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. E’ sua competenza curare la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, coordinare e gestire le attività della Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art.15 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale viene utilizzato per lo svolgimento delle attività dell’Associazione ed è costituito da:
- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Art.16 – Rendiconto economico finanziario
L’esercizio va dal 1 agosto al 31 luglio di ogni anno.
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
L’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Art.17 – Libri sociali e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili che l’associazione deve tenere sono:
- libro degli associati;
- libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo;
- libro dei verbali delle deliberazioni dell’Assemblea;
- libro giornale della contabilità sociale;
- libro degli inventari;
- tutte le eventuali scritture ausiliare necessarie per la corretta tenuta della contabilità.
Art.18 – Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dopo la liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozioni sociale di finalità similari, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Art.19 – Rinvio
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto l’Associazione si rimette alle vigenti disposizioni di legge vigenti in materia.




